Art. 12.
(Norme di esecuzione).

      1. Con decreti del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta i regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 7 della presente legge.